Art. 5.
(Disposizioni finanziarie e di attuazione).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 450.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. I miglioramenti economici previsti dalla presente legge sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1o gennaio 2007 dalle competenti direzioni provinciali che hanno in carica la partita di pensione del grande invalido.
      4. Ai miglioramenti economici previsti dalla presente legge si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.